OPI | Ordine delle Professioni infermieristiche Cagliari

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Sulla responsabilità dell’Infermiere nella somministrazione del farmaco

La somministrazione del farmaco non può essere un atto meccanico,  l’Infermiere ha l’obbligo di segnalare al Medico prescrittore le eventuali anomalie riscontrate.

 

Con la sentenza 20270/2019 della Corte di Cassazione (IV sezione penale), è chiarita la posizione dell’Infermiere nella processo di somministrazione del farmaco.

La sentenza ricorda che “la normativa che regola la professione sanitaria di Infermiere fa riferimento ad una serie di disposizioni di natura legislativa e regolamentare che ne hanno profondamente mutato la natura disegnando l’autonomia operativa propria tipica della figura professionale e cita:

  • la legge 43/2006 contenente i requisiti di accesso e quindi relativi all’abilitazione professionale,
  • la legge 251 2000 con cui viene stabilito che gli operatori delle professioni sanitarie dell’area nelle scienze infermieristiche svolgono con autonomia professionale attività dirette alla prevenzione alla cura e alla salvaguardia della salute individuale collettiva, espletando le funzioni individuate dalle norme istitutive dei profili professionali specifici, dei codici deontologici ed utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi dell’assistenza.
  • DM n. 739 del 1994 contenente il regolamento concernente l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell’Infermiere secondo il quale egli  garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico terapeutiche.

Precisa quindi che “la normativa tratteggia una figura professionale che, per le competenze che le sono assegnate, assume una specifica ed autonoma posizione di garanzia nei confronti del paziente nella salvaguardia della salute, della cura e dell’assistenza, il cui limite è l’atto medico.

In questo ambito la somministrazione del farmaco è concepito un atto non meccanicistico ma collaborativo con il personale medico e l’infermiere, anche se non può intervenire sulle scelte terapeutiche del medico, deve in ogni caso richiamare l’attenzione su errori che sia in grado di notare e deve illustrare i suoi eventuali dubbi sulla congruità o la pertinenza della terapia”.

Nel caso di specie, per un errore di trascrizione, un chemioterapico fu somministrato in un dosaggio dieci volte superiore quello prescritto, causando di fatto il decesso dell’assistito dopo pochi giorni.

 

Di seguito la sentenza e le raccomandazioni del Ministero della salute sulla gestione del farmaco.

sentenza

Min_Salute_raccomandazioni 7-farmaci

MinSalute_Raccomandazione N12_Agosto 2010_LASA Evid

raccomandazione riconciliazione farmacologica

RACCOMANDAZIONE PER LA PREVENZIONE DEGLI ERRORI IN TERAPIA CONSEGUENTI ALL’USO DI ABBREVIAZIONI, ACRONIMI, SIGLEE SIMBOLI

 

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